Il Direttore

Struttura della DIA – Il Direttore
Nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni, il Direttore della DIA può, tra l’altro:
• proporre al Tribunale Circondariale competente l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (relativamente alle misure patrimoniali il Direttore è attualmente l’unica Autorità con competenza a livello nazionale – artt. 5 e 17 D.Lgs. 159/11 – D.M. 23.12.1992 – D.M. 30.11.1993);
• disporre l’accesso all’Anagrafe dei rapporti di conto/deposito ai fini dell’espletamento “degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione” (art. 4 D.M. 269/2000, recante Regolamento istitutivo dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall’art. 20, comma 4, legge 413/1991);
• richiedere, su delega del Ministro dell’Interno, al Procuratore della Repubblica l’emissione di un Decreto di intercettazioni preventive di conversazioni o comunicazioni telefoniche o comunicazioni tra presenti, quando le intercettazioni siano “necessarie per l’attività di prevenzione e d’informazione in ordine ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.” (art. 25 ter D.L. 306/92);
• disporre l’avvio di attività sotto copertura per delitti di ricettazione di armi, stupefacenti, ovvero in materia di riciclaggio e reimpiego di valori, riduzione o mantenimento in schiavitù, altri delitti contro la personalità individuale, ecc. , in relazione ai quali gli ufficiali di polizia giudiziaria della D.I.A. non sono punibili (art. 9, L. 146/2006 – D.M. 23.12.1992);
• disporre accessi, accertamenti nonchè richieste di dati, informazioni ed ispezioni nei confronti dei soggetti indicati negli articoli dal 10 al 14 del D.Lgs. n. 231/2007 (tra cui istituti di credito, professionisti, intermediari finanziari, case da gioco ecc.), qualora sia sospettata l’esistenza di infiltrazioni mafiose (artt. 1, comma 4, e 1 bis, commi 1 e 4, D.L. 629/82 conv. L. 726/82 di istituzione dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa – art. 8, comma 4, lett. c, D.Lgs. 231/07 – art. 2, comma 3 L. 94/2009 – D.M. 23.12.1992 – D.M. 01.02.1994 – D.M. 30.01.2013);
• accedere all’apposita sezione del C.E.D. del Dipartimento della P.S., costituita per la classificazione e l’elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso (D.M. 23.12.1992);
• convocare qualsiasi persona ai sensi dell’art. 15 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (D.M. 23.12.1992);
• ricevere comunicazioni da parte di AISI ed AISE, quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso (D.M. 23.12.1992 – D.M. 01.02.1994 – D.M. 30.01.2013).